Art. 2.
(Censimento).

      1. Il Ministro della salute adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito atto di indirizzo alle regioni al fine di far effettuare, entro dodici mesi, un censimento dei siti di produzione, di stoccaggio e di deposito di residui, nei quali vi è presenza di CVM, in conformità a quanto stabilito per l'amianto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.